Proroga Reddito di emergenza
Proroga Reddito di emergenza, anche detto REM, confermata per ulteriori 4 mensilità.
Il decreto Sostegni bis (art. 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) riconosce infatti per l’anno 2021 e su domanda (non è pertanto consentita alcuna automaticità per coloro che ne hanno già beneficiato), 4 quote aggiuntive di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
Quindi per il 2021 sono ben 7 le mensilità previste per i fruitori.
Ricordiamo che l’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 (decreto sostegni), ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre mensilità di Reddito di Emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
Domanda per il REM del decreto Sostegni bis
Non c’è alcun automatismo a favore di chi ha già ottenuto le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021: tutti dovranno fare una nuova domanda.
La domanda per le quote di REM del decreto Sostegni bis va presentata a INPS a partire dal 1 luglio prossimo e fino al 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Per vedersi riconosciuto il Reddito di Emergenza del decreto sostegni bis viene modificato il valore del reddito familiare (che deve essere inferiore all’ammontare mensile del beneficio REM potenzialmente spettante), il mese a cui fare riferimento ora è quello di aprile 2021.
Proroga Reddito di Emergenza: attenzione per ex titolari NASPI e DIS-COLL
Il Decreto Sostegni prevedeva la possibilità per coloro che avevano terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASpI o DIS-COLL di poter accedere al beneficio REM per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 anche in assenza di tutti i requisiti e con un valore ISEE inferiore a 30.000 €.
Il Decreto Sostegni bis annulla questa possibilità e tali soggetti dovranno per le mensilità da giugno a settembre rispettare i requisiti standard di accesso al beneficio.
Proroga Reddito di Emergenza: requisiti di accesso alle mensilità di giugno-settembre 2021
Rispetto alle scorse mensilità non cambiano i requisiti economici, tranne per il valore del reddito familiare che deve far riferimento al mese di aprile 2021 e non più, come avvenuto per le tre quote precedenti, a febbraio 2021.
Possono accedere al REM i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- ISEE non superiore a 15.000 euro.
Come funziona il Reddito di Emergenza?
Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente, dove verificarne il valore e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minori, è necessario presentare Isee minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.
Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Importi Reddito di Emergenza
Gli importi quote mensili possono andare dai 400 agli 800 euro in base alla numerosità del nucleo familiare. L’importo può arrivare fino a 840 euro nel caso di nuclei con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.
IMPORTANTE
Il reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
- titolari di pensione diretta o indiretta a eccezione dell’assegno ordinario d’Invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del REM;
- percettori di reddito di cittadinanza.
Come nelle precedenti disposizioni, il REM non è compatibile con:
- con la cassa integrazione Covid;
- con altre indennità previste dal medesimo decreto.
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