Maggiorazioni Assegno Unico Universale

Maggiorazioni Assegno Unico Universale: per AUU INPS ha rilasciato specifici chiarimenti riguardanti i genitori separati, i nuclei familiari numerosi e i figli che diventano maggiorenni.

 

Quali sono le categorie di beneficiari dell’Assegno Unico e universale (AUU)?

Assegno Unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. L’assegno, erogato tramite bonifico sul conto corrente dei genitori, è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico, e fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di alcune condizioni, e decorre già dal settimo mese di gravidanza.

Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico è destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, a partire dal 2022, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.

L’ importo determinato viene stabilito sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Maggiorazione Assegno Unico per genitori che lavorano

Nel caso entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per Assegno Unico Universale per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. 

Se l’ISEE sarà pari o inferiore ai 15.000 euro spetterà in misura piena; l’importo si ridurrà gradualmente fino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

INPS chiarisce anche che

  • la maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi, braccianti e stagionali. La maggiorazione non può invece essere richiesta in caso di nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

 

Maggiorazioni Assegno Unico in caso di nuclei numerosi

Le maggiorazioni previste considerano la numerosità del nucleo familiare per ciascun figlio successivo al secondo 

  • di importi pari a 85 euro mensili, in misura piena, con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
  • di importi pari a 15 euro mensili, in misura ridotta, con ISEE di 40.000 euro, oltre la cui soglia rimane costante.
  •  Si prevede altresì una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

 

INPS chiarisce anche che

  • Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, anche se alcuni di essi non hanno diritto all’assegno unico.
  • In mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.

 

ATTENZIONE!
Qualora nello stesso nucleo siano presenti figli con genitori diversi, tali maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.

 

Assegno unico ai genitori separati

Assegno Unico e Universale è suddiviso in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore in questi casi

  • l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo ( da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti);
  • nel caso in cui il  giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, abbia disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

 

IMPORTANTE
In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio). L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla sede  INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.

 

Assegno unico ai figli maggiorenni

Assegno Unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolgimento del servizio civile universale.

 

INPS chiarisce anche che  il figlio maggiorenne fino ai 21 anni

  • se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.
  •  non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sua volta genitore.
  • il limite di reddito non si applica in presenza di figli maggiorenni disabili.
  • nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

 

Il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo scatta se:

  • nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000; 
  • nell’anno di riferimento dell’ AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.

 

Affido temporaneo

Il figlio maggiorenne in affido temporaneo fino ai 21 anni può scegliere di fare nucleo a sé stante o parte del nucleo familiare dell’affidatario, presentando direttamente o per tramite dell’affidatario la domanda di Assegno Unico universale (AUU).

 

Assegno unico neo- maggiorenni

Nel caso di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda si prevede la possibilità che il figlio presenti domanda per conto proprio. Facendo così decadere la precedente del genitore e comporta l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.

Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.

Il genitore richiedente dovrà dunque:

  1. accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne;
  2. accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma;
  3. salvare i dati inseriti.

 

IMPORTANTE
L’integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.

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