Il Congedo di maternità quando il contratto è in scadenza

Il congedo di maternità come sappiamo è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro pagato dall’INPS che riconosce un’indennità sostitutiva pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita, a tutela della lavoratrice dipendente anche in caso di scadenza del contratto.

 

Il congedo di maternità in scadenza contratto

In questo caso cosa succede alla lavoratrice dipendente se il suo contratto di lavoro scade nel corso del periodo di fruizione? Non dimentichiamo MAI che per il datore di lavoro vi è DIVIETO di licenziare una lavoratrice in gravidanza! Ma non vi è  però l’obbligo di rinnovare un contratto in scadenza.

Sono in gravidanza e non mi rinnovano il contratto in scadenza? Come mi devo comportare?

E’ una domanda per la quale spesso una lavoratrice dipendente in gravidanza, con contratto a tempo determinato e scadenza fissata all’interno del periodo di astensione obbligatoria, ci chiede un parere. Nel caso il rapporto di lavoro si interrompa durante il periodo del congedo di maternità o l’interruzione scatti prima dell’inizio di questo periodo, la lavoratrice dipendente è tutelata.

Analizziamo qui di seguito di quali tutele si tratta.

 

Contratto scaduto durante il congedo di maternità:

il congedo di maternità ha una durata di cinque mesi. Durante questo periodo alla lavoratrice viene riconosciuta un’indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione; questa è finanziata dall’INPS ma anticipata dal datore di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro venga meno causa interruzione del rapporto di lavoro ci viene in aiuto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (D.lgs 151/2001) che all’articolo 24, comma 1, precisa 

l’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità”.

aggiungendo il secondo comma che recita                                                                                                            

“Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.”

Non avere quindi timore! Nonostante la cessazione del contratto durante il periodo di maternità, in ogni caso continuerai a fruire dell’indennità sostitutiva.

  • nei mesi di congedo (ancora sotto contratto) sarà il datore di lavoro a riconoscere in busta paga i compensi dovuti (NPS poi lo rimborserà per il costo sostenuto per il pagamento dell’indennità);
  • per il periodo successivo sarà INPS a corrispondere direttamente quanto spetta alla lavoratrice.

Potrai scegliere di ricevere l’indennità di maternità tramite bonifico domiciliato in posta o accredito diretto su conto corrente. Ricorda che in tal caso dovrai produrre una doppia domanda per il congedo di maternitàLa prima domanda dovrà essere presentata per il periodo di valenza del contratto; la seconda va fatta alla scadenza dello stesso, indicando i giorni di congedo che rimangono dei quali dovrà essere INPS a pagare direttamente il compenso.

 

Contratto scaduto prima dell’inizio del congedo:

Nel caso in cui rapporto di lavoro sia cessato prima dell’inizio del congedo alla lavoratrice dipendente spetta comunque l’indennità di maternità – pagata interamente dall’INPS – nei casi in cui viene soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • dalla cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni. Quindi considerando che il congedo di maternità scatta con due mesi di anticipo dalla data presunta del parto, ne hanno diritto coloro che perdono il lavoro ad almeno 5 mesi di gravidanza;
  • il congedo di maternità ha inizio dopo il suddetto termine, ma la ex lavoratrice risulta titolare dell’indennità di disoccupazione Naspi. In questo caso la maternità prende il posto della Naspi, la quale tornerà ad essere corrisposta al termine del congedo;

     

  • il congedo di maternità ha inizio dopo il suddetto termine ma comunque entro 180 giorni, ma solo se negli ultimi due anni la lavoratrice ha almeno 26 contributi settimanali versati.

 

Il dato

In Italia il 37% delle donne tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio risulta inattiva, dato confermato dall’altissimo tasso di disoccupazione delle donne, e in particolare delle madri, che si attesta tra i più alti del continente. Ciò a causa delle discriminazioni radicate nel mondo del lavoro, un forte squilibrio nei carichi familiari, le poche possibilità di trovare un equilibrio tra impegni lavorativi e familiari.

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