Bonus Assistenza Domiciliare

Il Bonus Assistenza Domiciliare o bonus per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie, è stato introdotto per favorire le famiglie con bambini colpitivi da gravi patologie croniche. Si tratta di contributi a forme di supporto alternative al nido, presso la propria abitazione proprio perché impossibilità a frequentare gli asili nido.

Oggi ci soffermiamo sul Bonus Assistenza Domiciliare perché ci hanno chiesto:

Buongiorno ho dovuto rinunciare al nido per una grave patologia rara del mio bambino, esiste un bonus che mi possa aiutare? Sul sito inps non ho trovato nulla”. Michela

 

All’interno della domanda di Bonus Nido 2021 di cui vengono confermate le caratteristiche dell’agevolazione: importo annuo massimo variabile tra 3.000 euro, 2.500 euro e 1.500 euro, in base al valore dell’ISEE minorenni, hai  la possibilità di selezionare il beneficio contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Ricorda che in caso di assistenza domiciliare la domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene le spese o che coabita col figlio 

Il premio è erogato da INPS a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

 

A quanto ammonta il contributo previsto per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione?

A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro
  • ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro.

Sarà preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Ricorda che per l’assistenza domiciliare il bonus viene erogato in un’unica soluzione facendo riferimento all’ISEE Minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

 

Quali documenti si devono produrre per richiedere il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione?

Il premio verrà erogato da INPS a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. ( ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017. 

L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. citato deve:

  • contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e numero civico di residenza dello stesso); 
    attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica. 

Vediamo quindi cosa si intende con questa definizione.

Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. 

Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute. Ai fini del presente decreto si considera, dunque,  cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento.

Si sottolinea inoltre che non è sufficiente essere colpiti da patologia cronica, ma che essa deve essere grave, perché solo in quel caso comporta l’impossibilità di frequentare l’asilo. Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.

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