Assegno ponte lavoratore autonomo o disoccupato

Assegno ponte lavoratore autonomo o disoccupato diventa realtà, ecco la misura transitoria “ponte” per l’Assegno Unico. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 rendendo operativa nell’immediato l’erogazione dell’assegno per autonomi e disoccupati che non hanno accesso agli assegni familiari. Una fase transitoria che getta le basi per l’avvio della misura che entrerà a pieno regime dal 2022.

Vediamo come funzione la misura ponte.

 

A chi spetta Assegno ponte?

La misura riconosce un assegno mensile, appunto l’assegno ponte, per:

  • ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza, con maggiorazione per i figli successivi al secondo;

     

  • ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, di un corso di laurea, o di svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale. In questo caso il figlio deve essere registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;

     

  • alle madri di età inferiore a 21 anni;

     

  • ciascun figlio con disabilità, anche maggiorenne finché a carico.

 

Quali sono i requisiti dei beneficiari?

In prima battuta è previsto assegno ponte per lavoratori autonomo o disoccupati, se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

     

  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

     

  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

     

  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;

 

IMPORTANTE

Per accedere as assegno ponte per lavoratori autonomi o disoccupati, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.

 

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata da ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.

 

Qual è l’Importo spettante di Assegno Ponte per lavoratori autonomi o disoccupati?

Ai beneficiari della misura ponte sarà erogato un importo che varierà a seconda del valore ISEE dichiarato dal nucleo familiare e della composizione del nucleo familiare. Gli importi attesi vanno da 50 a 217,80 euro (importo spettante in caso di ISEE inferiore a 7.000 euro e 3 figli minori).

 

Per chi ha due o più figli?

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

 

Esempio 

Con un ISEE fino a 7mila euro si avrà diritto a un assegno di 167,5 euro a figlio nei nuclei fino a 2 minori. Importo che sale a 217,8 euro con almeno tre figli.

Si dimezzano a 83,5 euro intorno ai 15 mila euro di ISEE. 

Calano a 30 euro al mese a figlio dai 40mila euro di ISEE fino a 50mila euro. Oltre, si azzerano.

Inoltre l’importo dell’assegno è sempre maggiorato di 50 euro in caso di figli disabili.

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. 

 

ATTENZIONE

  • L’assegno “ponte” e’ compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

     

  • L’assegno viene ripartito  in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

 

Incremento ANF per lavoratori dipendenti

Già dal mese di luglio 2021 saranno aumentati gli importi spettanti a titolo di ANF ai lavoratori subordinati. Su base mensile l’incremento stimato è pari a:

  • 35,7 euro al mese per ciascun figlio (fino a due figli)
  • 55 euro per ciascun figlio (da tre figli in su).

 

Qual è la procedura di richiesta per Assegno Ponte per lavoratori autonomi o disoccupati?

Le domande dovranno essere presentate telematicamente secondo le indicazioni che saranno dettate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.

In data 29/09/2021 INPS ha prorogato la possibilità di richiedere l’Assegno temporaneo fino al 31 ottobre 2021. 
Segnaliamo che i nuclei familiari che non hanno diritto agli ANF e hanno un ISEE in corso di validità inferiore a 50.000 Euro possono fare richiesta dell’assegno temporaneo.
LA DOMANDA DEVE ESSERE INOLTRATA ENTRO IL 31/10/2021 per ricevere anche gli arretrati dal 1/07/2021.
Per poter avere accesso alla prestazione è obbligatorio essere in possesso di attestazione isee in corso di validità.

L’importo percepito a titolo di assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Parimenti, le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno.

L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’Irpef.

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