Allattamento a rischio e come presentare la domanda 

Oggi sento il dovere di parlare di allattamento a rischio, di come funziona, come si presenta la domanda e quali sono gli obblighi del datore di lavoro.

Sento il dovere di spiegare che cosa sia l’allattamento a rischio perchè una mamma della nostra community si è vista respingere la domanda presentata presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) con apposita istanza per interdizione al lavoro per rischio fisico e biologico. 

Ma quindi è davvero possibile astenersi dall’andare al lavoro durante l’allattamento? Vediamo nello specifico come funziona la richiesta di interdizione al lavoro fino al compimento del settimo mese di vita del minore.

Sitly

Ho iniziato questo articolo parlando di allattamento a rischio, ma il tema è proprio quello dell’interdizione dal lavoro fino al compimento del 7° mese del minore ossia la possibilità per la neo mamma di astenersi, retribuita al 100%, dal lavoro durante il periodo di allattamento se questo risultasse a rischio perché esposta ad agenti pericolosi per la propria salute e per quella del bambino o in caso ricoprisse ruoli che prevedono un certo sforzo fisico. (Nel caso di lavoro notturno (dalle 24 alle 6), chi allatta può essere esentata fino a un anno dopo il parto, fino a 3 anni su richiesta e fino a 12 anni se è una mamma single).

Il Testo Unico in materia di maternità e paternità prevede una misura, quella dell’allattamento a rischio, al fine di garantire la sicurezza della donna nel periodo successivo al parto. Assicurare alla neo mamma uno stile di vita sano tale da non pregiudicare e compromettere la quantità ma anche la qualità del latte a disposizione, la sua specificità. 

I settori lavorativi che possono rappresentare dei fattori di rischio per le neo mamme condizionando negativamente l’allattamento sono:

  • il settore industriale;
  • il settore della sanità;
  • il settore della ristorazione e commercio alimentare;
  • il settore dell’agricoltura;
  • il settore estetico e parrucchiere;
  • il settore alberghiero e domestico;
  • il settore scolastico

In questi settori infatti, le lavoratrici possono venire a contatto con: 

  1. agenti fisici: nel caso le  lavoratrici si trovino esposte a radiazioni ionizzanti, nello specifico a 1 millisievert all’anno, lavorando quali tecniche di laboratorio radiologico o come radiologhe oppure alle lavoratrici che subiscono rumori molto forti, sopra i 90 decibel, o ancora a quelle che subiscono sollecitazioni termiche, lavorando in cucine troppo calde o in celle frigorifere. O le lavoratrici  sottoposte a vibrazioni negli arti superiori o su tutto il corpo lavorando ad esempio sulle navi, sui treni e su altri mezzi di trasporto in moto;

  2. agenti biologici: caso in cui  le lavoratrici operino ini reparti per malattie infettive, mentali o nervose si occupino dell’allevamento e della cura del bestiame ed anche di quelle che sono impiegate nel settore della scuola, laddove possono venire a contatto con malattie infettive quali varicella e rosolia trasmesse dagli alunni;
  3. agenti chimici: si veda il caso delle lavoratrici che sono obbligate al contatto con vernici, gas, polveri, fumi, mercurio e derivati, pesticidi, sostanze tossiche, corrosive, esplosive ed infiammabili poiché lavorano nel settore agricolo o in industrie chimiche o anche le estetiste o le parrucchiere che utilizzano prodotti chimici, ecc.

Sono considerati rischiosi anche quei lavori che le lavoratrici svolgono in presenza di sforzo fisico o posture prolungate o ancora l’utilizzo di scale/impalcature. Si pensi alle lavoratrici del settore alberghiero e domestico, alle operatrici sanitarie (infermiere e dottoresse) o alle parrucchiere ed estetiste che trascorro molte ore in piedi o, ancora, alle insegnanti che possono assumere dei carichi posturali scorretti e prolungati nel tempo.

 

Allattamento a rischio, gli obblighi del datore di lavoro 

Al rientro della lavoratrice dalla maternità il datore di lavoro deve valutare se ci sono rischi per l’allattamento nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Commissione dell’Unione Europea. Deve valutare cioè se la mansione a cui la lavoratrice è normalmente assegnata, è compatibile con l’allattamento oppure se i suoi compiti rischiano di recare pregiudizio o possono essere nocivi per la sua salute. In tal caso adotta le misure necessarie affinché il problema venga risolto.

Se la neo mamma si trovasse esposta ad uno dei rischi di cui abbiamo già parlato, allora deve essere assegnata ad una mansione diversa e non a rischio fino ai 7 mesi di vita del bambino. Un’insegnante potrebbe essere spostata di classe e impiegata in biblioteca qualora la consueta attività lavorativa la costringa a uno sforzo fisico notevole o a una postura scorretta o all’esposizione a malattie infettive stando a stretto contatto con i bambini.

Qualora invece non fosse possibile assegnare una mansione diversa alla neomamma, alla stessa spetta l’astensione dal lavoro fino al settimo mese. In questo caso la lavoratrice deve presentare apposita istanza scritta alla Direzione Territoriale del Lavoro competente che provvederà all’interdizione dal lavoro.

 

Come funziona la domanda per allattamento a rischio

La richiesta di interdizione dal lavoro post partum fino al compimento del 7 mese del minore per la lavoratrice madre addetta a lavori vietati o pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, deve essere indirizzata alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) di competenza del comune di svolgimento dell’attività lavorativa.

Tale richiesta deve essere presentata su apposito modulo che puoi scaricare qui 

Nella stessa istanza devono essere riportati i dati anagrafici della lavoratrice (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, via/piazza, numero civico, telefono, e-mail e codice fiscale), l’indicazione della ditta/società/amministrazione dove la stessa è occupata e della relativa sede (comune, provincia, cap, via, numero civico, telefono, fax, e-mail) nonché di quella del luogo di lavoro effettivo (comune, provincia, cap, via e numero civico). 

A seguire va indicato il settore nel quale la lavoratrice è impiegata, se privato o pubblico, il suo contratto, se a tempo indeterminato o determinato con l’eventuale scadenza, o altro contratto, la qualifica della lavoratrice (se operaia, impiegata, quadro o dirigente), il tipo di contratto se a tempo pieno (con l’orario di lavoro e dei giorni settimanali), senza o con turni o ancora se a tempo parziale con la relativa specificazione dei giorni/periodi e l’orario di lavoro.

Va inserita l’indicazione relativa all’eventuale periodo di assenza dovuta a malattie o ferie. Deve essere poi riportata la richiesta relativa all’interdizione dal lavoro fino al 7° mese dal parto con l’indicazione della data in cui questo è avvenuto.

Occorre allegare i seguenti documenti:

  • certificato di nascita del figlio o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
  • dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione della mansione o il lavoro vietati cui è adibita la lavoratrice e con la precisazione dell’impossibilità di adibirla ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda;
  • DVR redatto da datore di lavoro;
  • ove richiesto certificato medico del medico del lavoro.

Nell’istanza la lavoratrice deve dichiarare di avere presentato al proprio datore di lavoro il certificato medico di nascita e la data di presentazione dello stesso.

La domanda si conclude con l’informativa sulla privacy, in cui la lavoratrice dichiara di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che l’Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione dell’istanza con le modalità prescritte per il trattamento dei dati personali. La richiesta va quindi, datata e firmata dalla lavoratrice

In caso di diniego di accoglimento da parte della DTL, l’istante può promuovere a presentare ricorso via PEC o raccomandata R.R. entro 10 gg. dal ricevimento del diniego stesso.

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